Scopriamo i punti fondamentali del nuovo decreto Sostegno, approvato il 19 Marzo dal CdM ed entrato ufficialmente in vigore il giorno 23 dello stesso mese. Per alcune categorie di lavoratori previste agevolazioni ed importanti cambiamenti riguardanti la cassa integrazione
Lo scorso 23 Marzo, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è ufficialmente entrato in vigore il DL 41/03.2021, il decreto Sostegno, che introduce nuove agevolazioni per lavoratori e impresein merito all’emergenza Covid-19.
Scopriamo quali sono le nuove misure e quali i soggetti interessati in attesa che il decreto diventi esecutivo.
Se vuoi leggere la circolare dell’INPS la trovi sul sito Terrazzini a questo link.
Decreto Sostegno: nuove misure per la Naspi e la cassa integrazione
L’art. 8 del nuovo decreto Sostegno riguarda la cassa integrazione e prevede, per i datori di lavoro costretti a ridurre o addirittura a sospendere causa Covid l’attività lavorativa dei loro dipendenti, la possibilità di presentare:
- domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIG) per la durata massima di 13 settimane a decorrere dal 1° aprile fino al 30 giugno 2021
- domanda per i trattamenti di assegno ordinario (FIS, FSBA, ecc) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) per la durata massima di 28 settimane a partire dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2021.
Questi trattamenti non prevedono contributi aggiuntivi.
L’art. 16 invece prevede, per i lavoratori che hanno diritto alla Naspi, la decadenza del requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione, dal 1° marzo al 31 dicembre 2021.
Decreto Sostegno: cosa prevede per i lavoratori fragili
L’art. 15 del decreto Sostegno intende tutelare i lavoratori a rischio Covid per patologie pregresse, le cosiddette categorie di lavoratori fragili, tra cui immunodepressi, malati oncologici, disabili gravi etc, stabilendo che:
- dove possibile, dal 1° Marzo al 30 Giugno 2021, in maniera retroattiva, i lavoratori fragili restano in smart working anche attraverso l’assegnazione di una diversa mansione e della relativa formazione professionale da remoto
- qualora il lavoro da remoto non sia possibile, per i dipendenti pubblici e privati che rientrano nelle categorie di lavoratori pubblici il periodo di assenza dal lavoro è da considerarsi al pari di un ricovero ospedaliero, previo possesso di certificato medico
Decreto Sostegno: le agevolazioni per i settori turismo, sport e spettacolo
Il nuovo decreto Sostegno conferma anche le misure economiche a tutela dei lavoratori di alcuni settori tra i più colpiti dalla crisi, come il turismo, lo sport e lo spettacolo, il decreto Sostegno riconosce agevolazioni per i collaboratori sportivi e per i lavoratori stagionali o occasionali di diverse categorie.
In particolare, per i collaboratori sportivi è previsto un importo compreso tra i 1.200 e i 3.600 euro calcolato sulla base dei compensi percepiti nell’anno 2019, e in particolare:
- per compensi sopra i 10mila euro una indennità di 3600 euro
- per compensi compresi tra 4mila e 10mila euro una indennità di 2400 euro
- per compensi inferiori ai 4mila euro una indennità di 1200 euro
Il decreto prevede che l’INPS eroghi un indennizzo di 2400 euro per lavoratori stagionali o occasionali o intermittenti di diverse categorie, e cioè:
- dipendenti, con contratti a tempo determinato o stagionali, nel settore turismo e negli stabilimenti termali
- incaricati alle vendite a domicilio
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni
- lavoratori dello spettacolo
- lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA
Decreto Sostegno: divieto di licenziamento e rinnovo dei contratti
Per quanto riguarda la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza fino al 31 dicembre 2021, per un anno e per tempo totale non superiore ai 24 mesi, anche laddove non dovessero sussistere le normali condizioni per la proroga del contratto.
Lo stesso discorso vale per i licenziamenti, che continuano ad essere vietati fino al 30 giugno 2021, sia che si tratti di licenziamenti collettivi sia che si tratti di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
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