La gestione del proprio denaro non è sempre semplice e ci sono numerose opzioni da poter tenere in considerazione, sia per gestire i propri risparmi che per tenere conto di tutte le spese. Una di queste modalità di gestione è rappresentata dal conto corrente cointestato, che risulta appunto intestato a due o più persone. Di conseguenza, i titolari del conto sono due o più e tutti godono degli stessi diritti riguardo la sua gestione, ovvero riguardo il versamento e il ritiro di denaro e i pagamenti da effettuare. A regalare tale conto è l’articolo 1854 del Codice Civile che recita proprio che, in caso di conto intestato a più persone, tutti gli intestatari hanno le stesse facoltà di compiere operazioni, anche in maniera separata.
Come aprire un conto corrente cointestato: le tipologie
Quando si decide di aprire un conto cointestato, al momento dell’apertura devono essere presenti tutti i soggetti titolari muniti di documenti di riconoscimento (carta d’identità e codice fiscale). Tutti i soggetti coinvolti devono poi depositare la firma originale. Se si possiede già un conto corrente tradizionale, esso può essere trasformato in un conto cointestato. In questo caso, va aggiunta la firma originale del nuovo soggetto da aggiungere o dei nuovi soggetti. Esistono poi due tipologie di conto corrente cointestato tra le quali poter scegliere. La prima è il conto a firma disgiunta, in cui tutti i titolari possono eseguire operazioni sul conto con gli stessi diritti (quindi prelievi, bonifici, accredito di stipendio, ecc.). Opzione vantaggiosa magari per i coniugi che evitano così spese di gestione doppie. Nel conto a firma congiunta, invece, per ogni operazione è necessaria la presenza di tutti i titolari per compiere operazioni. In qualsiasi momento, comunque, è possibile passare da un conto a firma disgiunta a uno a firma congiunta e viceversa.
Cosa succede in caso di decesso di uno degli intestatari o di divorzio
Alcune situazioni delicate da tenere in considerazione sono la morte di uno degli intestatari del conto cointestato e il divorzio. In caso di decesso e di conto a firma disgiunta, secondo il codice civile o il testamento (se redatto) la metà della cifra spettante al defunto cade in eredità. Quindi chi sopravvive può utilizzare o prelevare il 50% della somma. In caso di conto a forma congiunta, le somme presenti vengono congelate e si procede con la successione, che determina la cifra spettante al cointestatario. In caso di divorzio o separazione, invece, generalmente si procede con la divisione al 50% delle somme presenti. Ci sono state però delle sentenze della Corte di Cassazione che hanno mostrato scenari differenti. Per esempio, se viene dimostrato che uno dei due coniugi consentiva accrediti esclusivi al conto (magari era l’unico a lavorare e a far accreditare lo stipendio sul conto) e che l’altro risultava intestatario solamente per la gestione delle spese familiari, le cifre presenti non vanno divise e restano proprietà solo di uno dei due ex coniugi. Stesso discorso per le cifre ricevute in eredità da uno dei due.
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